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Chi siamo

FNAARC Como è la più importante e rappresentativa associazione di Agenti di Commercio della provincia di Como; fondata nel 1945, aderisce a Confcommercio Como e alla FNAARC nazionale (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio). L’attuale Consiglio Direttivo è così composto:

Presidente e Vice Presidente

Consiglieri

Il Consiglio Direttivo si riunisce, solitamente con cadenza bimestrale, per discutere le novità relative alla categoria e le problematiche sollevate dagli Associati, nonchè per definire l’attività associativa.
Presidente e consiglieri prestano la loro opera a titolo completamente gratuito e vengono eletti ogni tre anni durante l’assemblea annuale; la candidatura è spontanea e aperta a tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa.

LO STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1
E’ costituita fra gli agenti e i rappresentanti di commercio una associazione denominata: “ASSOCIAZIONE LARIANA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO – A.L.V.E.R.”.
L’Associazione ha sede in Como – via Ballarini, 12 – e durata illimitata.

Art. 2
L’Associazione è un ente non commerciale di tipo associativo e può unirsi e/o confluire, in forma anche federativa, con altre Associazioni provinciali aventi finalità analoghe.

FINALITA’

Art. 3
Scopo dell’Associazione è di curare le esigenze di servizio, assistenza e tutela e far valere gli interessi singoli e collettivi degli Associati, nonché sollecitare una sempre migliore professionalità della categoria.

CARATTERISTICHE

Art. 4
L’Associazione ha carattere assolutamente apartitico. Può farne parte, in qualità di socio, soltanto chi esercita la professione di agente o rappresentante regolarmente iscritto al ruolo.
L’Associazione pur conservando la completa autonomia, può eventualmente aderire ad Organizzazioni a carattere associativo extra provinciali, regionali e nazionali.
L’Associazione è attualmente aderente all’Unione Provinciale del Commercio del Turismo e dei Servizi di Como.
L’Associazione è altresì aderente alla Federazione Nazionale di categoria FNAARC.

SOCI

Art. 5
La domanda a socio, formulata su apposito modulo di adesione, impegna al rispetto dello statuto sociale.
L’iscrizione a socio vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi.
Le dimissioni non sono valide se non comunicate con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare.

Art. 6
Dell’ammissione dei Soci decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 7
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi e termini di cui all’art. 5;
b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione a seguito di gravi mancanze;
c) per la perdita comunque avvenuta dell’appartenenza alla categoria.

Art. 8
Per i soci di cui al comma c), per particolari meriti personali o professionali, è prevista la nomina a “Socio onorario”. Essi però non potranno ricoprire cariche sociali né avere diritto di voto nelle assemblee dei soci.

Art. 9
Primo dovere dei soci è di partecipare alla vita dell’Associazione, rispettarne lo Statuto, partecipare alle Assemblee, frequentare la sede e le riunioni sociali e adoperarsi come meglio possibile per il bene collettivo e dei singoli colleghi. E’ altresì dovere dei soci di segnalare al Consiglio qualsiasi caso o fatto che possa ledere il buon nome dell’Associazione.

Art. 10
I soci hanno diritto di avvalersi della consulenza e assistenza di tutti gli uffici e strutture dell’Unione Provinciale del Commercio, del Turismo e dei Servizi di Como, nonché delle delegazioni e recapiti della stessa.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Art. 12
L’Assemblea Generale è costituita dalla totalità dei soci in regola con la quota associativa.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei soci.
La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati anche via telefax a tutti i soci. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. Nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima.
Gli avvisi stessi dovranno contenere l’indicazione del luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

DIRITTO DI VOTO E MODALITA’

Art. 13
Tutti i soci effettivi in regola con i pagamenti delle quote sociali dell’anno solare in corso, hanno diritto al voto.
Il socio assente può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo nell’assemblea. E’ ammessa una sola delega per socio.
I membri del consiglio non hanno diritto al voto delle deliberazioni concernenti i resoconti morali-finanziari della loro gestione.
Le votazioni potranno avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta, per referendum.
Il Presidente dell’Associazione, che è di diritto il Presidente dell’Assemblea, oppure in sua assenza la persona delegata in sua vece, stabilisce il sistema di voto che deve essere eseguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo sono svolte dal direttore dell’Associazione che può, di volta in volta, delegare un suo incaricato.

ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

Art. 14
L’Assemblea Generale:
a) delibera su eventuali modifiche del presente statuto;
b) elegge 11 (undici) membri del Consiglio Direttivo con le modalità di votazione previste dal precedente art. 13;
c) discute e approva annualmente le relazioni morali e finanziarie del Consiglio Direttivo, nonché i bilancirendiconto.

VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

Art. 15
L’Assemblea Generale è valida, trascorsa un’ora dalla convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

CONVOCAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

Art. 16
L’Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile. Le relazioni morali e finanziarie di ogni anno devono essere conservate con cura; ogni socio potrà chiederne la consultazione, che però dovrà essere fatta in sede sociale e presente un membro del Consiglio. Anche i verbali delle Assemblee possono essere consultati da soci che lo desiderano, ferme restando le modalità precedenti.

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri e dura in carica 3 anni; elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-presidente, due revisori dei conti, con le modalità di votazione previste dal precedente art. 13 capoverso IV.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti e la sua ammissione nel Consiglio è ratificata dal Consiglio stesso.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18
Il Consiglio si riunisce normalmente una volta ogni mese e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
L’avviso di convocazione deve essere effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve essere in esso specificato il luogo, il giorno e ora della stessa, nonché l’ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine per la convocazione è riducibile fino a due giorni. I Consiglieri sono tenuti a giustificare l’assenza dalla riunione consiliare; dopo la terza assenza consecutiva ingiustificata saranno dichiarati decaduti.

MODALITA’ DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 19
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in mancanza dello stesso dal Vice-Presidente.Ciascun componente il Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sei componenti il Consiglio. Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei componenti, il Consiglio deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea Generale, entro due mesi, per l’elezione di nuovi membri.
Questi restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20
Il Consiglio ha il compito:
a) di curare il raggiungimento dei fini dell’Associazione in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale;
b) di deliberare sulla convocazione dell’Assemblea Generale, formulando i relativi ordini del giorno;
c) di discutere ed approvare la relazione morale e gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea;
d) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;
e) di deliberare sull’ammissione dei Soci;
f) di designare o nominare i rappresentanti dell’Associazione presso quelle associazioni o enti in cui tale rappresentanza sia richiesta ed ammessa;
g) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell’Associazione presso quegli enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 21
Il Presidente rappresenta l’Associazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.
Convoca e presiede il Consiglio e le Assemblee Generali, nomina il Direttore dell’Associazione ed adempie a tutte le funzioni che gli siano demandate dal presente statuto.
Il Presidente, per disimpegno della normale attività, sarà coadiuvato da un Vice-presidente, che sarà eletto dal Consiglio nel suo seno.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice-presidente.

ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 22
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione e dai contributi regolari dei soci, dagli interessi attivi ed altre rendite patrimoniali, dalle somme incassate per atti di liberalità, lasciti o donazioni.
Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
I fondi dell’Associazione saranno depositati presso uno o più istituti bancari con intestazione “ALVER”. Le relative operazioni saranno effettuate con firma disgiunta del Presidente o con firma congiunta del direttore e di un componente del Consiglio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, che può essere deliberato unicamente dall’Assemblea straordinaria dei soci ove siano presenti in prima convocazione almeno i quattro quinti degli associati, mentre in seconda convocazione un terzo degli associati, sussiste l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Como, 25 novembre 1998

 

 

LA NOSTRA STORIA

Il 15 dicembre 1945, con atto a firma del dottor Raoul Luzzoni, notaio in Como, viene costituita la “Associazione Lariana Viaggiatori e Rappresentanti – A.L.V.E.R.”.

Attuali, ora come allora, il senso e la funzione dell’ALVER, così definiti nell’atto costitutivo: “Scopo dell’Associazione è di curare e far valere gli interessi della Categoria; incrementare le possibilità di lavoro; procurare ai singoli Soci assistenza morale e materiale e sviluppare tra loro radicati sentimenti di fratellanza e solidarietà; promuovere manifestazioni culturali, ricreative e sportive. L’Associazione ha carattere assolutamente apolitico. Può far parte in qualità di Socio soltanto chi esercita realmente la professione di viaggiatore, rappresentante o piazzista, e che non sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. L’Associazione, pur conservando la più ampia autonomia, può eventualmente aderire o collaborare con altre Associazioni similari extra provinciali od a carattere Regionale o Nazionale”.

Ugo Ambroggio è il primo Presidete dell’ALVER: “L’antesignano, l’animatore, schivo e modesto, dalle geniali doti organizzative, appassionato alla categoria”; molte sono le caratteristiche positive attribuite al fondatore (insieme ad altri membri del Comitato promotore) dell’ALVER.

Ad Ambroggio (Presidente dal 1945 al1962) sono seguite altre figure di spicco, che hanno sempre dedicato passione ed energie alla causa della categoria, portandola a crescere, sia a livello di singoli iscritti che nel suo complesso:

 

Attilio Bucchini 2° presidente (1962-1965)

Zaverio Rino Carosio 3° (1966-1970)

Luigi Frassi (1970-1979)

Emilio Trinca Colonel (1979-1982)

Abramo Clerici (1982-1991)

Giuseppe Serrentino (1991-1997)

Umberto Savelli (1997-2009)

Enrico Traversa (2009-2015)

Pierluigi Frigerio (2015-2021)

Santino Ceccato (attuale Presidente)

 

In oltre settant’anni di attività, l’ALVER ha affiancato migliaia di agenti di commercio della provincia di Como (che fino all’anno 1995 comprendeva l’attuale provincia di Lecco) nel quotidiano svolgimento dell’attività lavorativa: consigliando, affiancando (in sede giudiziale e stragiudiziale), assistendo, formando e creando momenti di coesione che hanno portato al consolidamento, in chi svolge il proprio lavoro prevalentemente da solo, di un forte senso di appartenenza alla categoria.

Quale branca provinciale della Federazione nazionale FNAARC, l’ALVER ha vissuto e riversato sui propri associati (e non!) le conquiste che hanno elevato la figura professionale dell’agente, creandogli forme di tutela prima inesistenti, tra le quali: Accordi Economici Collettivi, applicazione vantaggiosa delle Indennità di fine rapporto previste dal Codice Civile, previdenza Enasarco, abolizione dello Star del Credere, correttivi agli Studi di Settore.